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Attività soggetta

Rischi incidenti rilevanti: Attività soggette

Il decreto 334/99 si applica a tutti gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I.

Tale allegato si divide in 2 parti, la prima costituita da un elenco di sostanze, la seconda da un elenco di categorie di sostanze e preparati; in entrambi i casi sono definiti dei limiti ai fini dell’applicazione degli articoli 6, 7 e 8 del decreto. Se il quantitativo di sostanze o preparati detenuto è al disotto del limite fissato nella colonna 2 delle tabelle delle parti 1 e 2 si fa riferimento all’art.5, ovvero agli allegati A e B.

Resta comunque in vigore il limite fissato dall’art. 3 del D.P.C.M. 31/3/89, poi modificato dal D.M. 1/2/96: chiunque detenga almeno 1 kg di sostanze cancerogene e tossiche o molto tossiche rientra nel campo di applicazione del decreto.

Sono esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 334/99 (art.4):

  1. gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari;
  2. i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
  3. il trasporto di sostanze pericolose
  4. il trasporto di sostanze pericolose in condotta;
  5. l'attività delle industrie estrattive, estrazione di minerali in miniere e cave o mediante perforazione;
  6. le discariche di rifiuti;
  7. il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia;
  8. gli scali merci terminali di ferrovia

 

 

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